Superbonus 110%: demolizione e ricostruzione

Tutto quello che devi sapere per demolire e ricostruire casa sfruttando il superbonus 110%

Il diritto al Superbonus 110% può essere concesso non solo attraverso lavori di ristrutturazione, ma anche per interventi di demolizione e ricostruzione.

Il decreto Semplificazione – la demolizione e ricostruzione viene considerato intervento di “ristrutturazione edilizia”

Infatti, secondo il Decreto Semplificazioni, “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana” (10, comma 1, lettera b, n. 2 del Dl n. 76/2020).

La detrazione si applica per le spese documentate e sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, in relazione a lavori mirati al miglioramento dell’efficienza energetica e strutturale di un edificio preesistente.

Come ottenere il superbonus 110%?

Secondo l’Articolo 119 del dl n. 34/2020 coordinato con la legge di conversione n. 77/2020, è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale nei seguenti casi:

  1. interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  2. interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, […] a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici;
  3. interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, […] a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici.

Il limite per ottenere il bonus, dunque, consiste nell’aumentare di almeno di due classi energetiche l’abitazione o che a fine lavori venga raggiunta la classe energetica A. Inoltre, tale aumento, deve essere dimostrabile attraverso l’attestato di prestazione energetica (APE), sia prima che dopo gli interventi effettuati, rilasciato da un tecnico abilitato.

Per poter aumentare di due classi energetiche l’abitazione, è necessario effettuare lavori su elementi trainanti, indispensabili per accedere al bonus, e trainati, validi per la detrazione solo se effettuati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

Nella prima categoria rientrano:

  • l’impianto di riscaldamento da sostituire con uno a pompa di calore o a condensazione,
  • il cappotto termico,
  • la coibentazione del tetto a vista o solaio.

La seconda categoria riguarda:

  • i pannelli fotovoltaici connessi alla rete elettrica dell’edificio,
  • la sostituzione degli infissi,
  • l’installazione colonnina per la ricarica di veicoli elettrici.

Per ottenere la detrazione fiscale, è possibile usufruire della cessazione di credito, tramite banca, posta o assicurazioni, da comunicare all’Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati fatti i lavori.

Una volta ottenuta una linea di credito, le fatture vengono pagate direttamente dalla banca.

Prima di iniziare i lavori, è necessario contattare un tecnico obbligatoriamente abilitato alla progettazione di edifici e impianti che si occupi dell’asseverazione dei lavori sull’immobile. Dovrà occuparsi di compilare uno specifico modulo sul portale online dell’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) per attestare gli interventi di miglioramento energetico. In aggiunta, un commercialista dovrà sottoscrivere il visto di conformità, un documento in cui viene attestato che ci sono i presupposti per usare il bonus 110.

Successivamente, bisogna trovare l’azienda che si occupi della realizzazione dei lavori.

Per concludere, dato che la documentazione da presentare è copiosa e molto complessa, prima di effettuare un qualsiasi intervento, si consiglia l’assistenza di professionisti, quali commercialisti, termotecnici specializzati, ingegnere o geometra che coordini i lavori, onde evitare il mancato ottenimento dell’agevolazione fiscale.

 

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Nel panorama di costruttori della regione Emilia-Romagna, emerge “Guerrini Legnami”, azienda che si occupa di realizzare immobili in legno da oltre vent’anni.

Numerosi sono i vantaggi che inducono a scegliere costruzioni in legno, rispetto a quelle in muratura, come:

  • efficienza energetica, che permette un considerevole risparmio sul lungo periodo;
  • maggiore capacità antisismica, data dalla resistenza delle forze generate da un sisma;
  • tempi di costruzione contenuti e minori rispetto agli edifici tradizionali, un dato particolarmente utile da considerare vista l’incertezza del prolungamento temporale del bonus.

Per quanto concerne quest’ultimo aspetto è bene sottolineare che un’abitazione in legno, in media, può essere costruita in un terzo del tempo che occorrerebbe per edificarne una in muratura.

 

Bonus facciate 110%

Bonus facciate 110%: cos’è, come funziona, requisiti, novità e lavori ammessi

Nel testo del decreto Rilancio 2020 c’è un significativo rafforzamento delle agevolazioni fiscali previste per alcune ristrutturazioni.

Si tratta del così detto Ecobonus, si applica alle spese sostenute dai contribuenti dal 1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Il super bonus al 110% comprende anche il rifacimento delle facciate degli edifici. In pratica porta il risparmio fiscale previsto per il bonus facciate (introdotto dall’ultima Legge di Bilancio) dal 90 al 110%.

Per usufruirne è necessario però ottemperare a uno dei tre interventi “trainanti”, che danno diritto alla detrazione anche sui lavori accessori, previsti dall’articolo 119 del dl Rilancio.

Nel caso delle facciate infatti, bisogna effettuare lavori di isolamento termico (il “cappotto”) almeno sul 25% delle superfici opache orizzontali e verticali degli edifici, senza finestrature.

Inoltre gli interventi devono assicurare, oltre al rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge, il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio. Nel caso in cui questo non sia possibile, sarà sufficiente il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape) .

Chi può usufruirne?

Oltre ai proprietari dell’immobili e agli atri titolari di un diritto reale di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di uso, abitazione e superficie), il beneficio è esteso anche agli affittuari, ovvero a chi detiene l’immobile con un contratto di locazione, anche finanziaria, regolarmente registrato ovvero in comodato regolarmente registrato.

 

Superbonus 110% con l’intonaco a risparmio energetico

Negli ultimi anni si è scoperto come gli intonaci termoisolanti contribuiscono in maniera efficace alla coibentazione termica degli ambienti; sono realizzati a base di leganti idraulici, minerali leggeri selezionati e polistirolo, o altro materiale isolante. Il grande vantaggio è che si possono utilizzare su murature già esistenti o di nuova edificazione e per garantire un miglior scambio energetico.

I nuovi prodotti immessi sul mercato recentemente, sono spesso di origine naturale e raggiungono elevate prestazioni, sia in termini di trasmittanza (equivalente) propria, sia in termini di massa superficiale, sistemi a secco semi-prefabbricati ecc.

In generale possiamo quindi affermare che l’intonaco isolante termico può essere una buona scelta, ma non a priori. Per ogni tipo di materiale, occorre determinare lo spessore più giusto per raggiungere non solo i parametri di norma, ma anche quelli migliorativi necessari per poter accedere alle detrazioni.

Valori di trasmittanza termica e requisiti

Il comma 223 relativo al bonus facciate fa espresso riferimento al decreto legislativo 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) che ha introdotto la tabella per la verifica della qualità degli edifici dal punto di vista del consumo energetico.

Accanto a questo devono anche essere rispettati per i valori di trasmittanza termica, i requisiti previsti dalla Tabella 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2010 in riferimento alle diverse zone climatiche.

Riassumendo possiamo dunque dire che sono fortemente incentivati gli interventi edilizi che coniugano il decoro architettonico con il risparmio energetico, in modo da spingere soprattutto i condomini a intervenire in questo senso con gli interventi necessari a ridurre i consumi per il riscaldamento ma anche per la climatizzazione estiva.

 

 

La Redazione

SUPERBONUS EDILIZIA NEL DECRETO RILANCIO

Nel decreto rilancio messo in campo dal Governo arriva il superbonus edilizia

Per importanti lavori di edilizia e riqualificazione energetica si può ottenere l’ecobonus con l’aliquota del 110%

 

Il decreto rilancio prevede anche il superbonus edilizia con aliquota al 110%. Consentirà di realizzare lavori di messa in sicurezza dell’abitazione e lavori per il miglioramento della classe energetica.

Riccardo Faccaroi – sottosegretario alla presidenza del Consiglio – definisce l’approvazione del superbonus edilizia “Una rivoluzione per l’economia e l’ambiente”.

Lo scopo finale dell’ecobonus in questione, è di creare un meccanismo di mercato in grado di rilanciare l’economia. La manovra prevede che senza nessun esborso i cittadini saranno in grado di effettuare lavori di edilizia, volti al miglioramento della propria abitazione, affidandosi alle PMI, le quali incrementeranno il loro carico di lavoro grazie agli incentivi e lo Stato vedrà aumentare il tasso occupazionale del Bel paese e di conseguenza, ci si augura, il suo Pil.

 

COME FUNZIONA IL SUPERBONUS EDILIZIA?

La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modifica, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 si applica nella misura del 110% per le spese documentate, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

La ripartizione avverrà in cinque quote annuali. 

 

COSA COMPRENDE?

  • interventi di isolamento termico: in questo caso la soglia di spesa massima è di euro 60.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Gli interventi di isolamento termico debbono essere effettuati su superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio per oltre il 25% della superficie complessiva. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (ex DM 11 ottobre 2017);
    Interventi di isolamento termico: soglia massima di spesa euro 60.000 X il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. In questo caso la soglia di spesa massima è di euro 30.000 moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
    Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – condomini: soglia massima di spesa euro 30.000 X il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento UE 811/2013, a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (anch’essi oggetto del superbonus 110%), o con impianti di microcogenerazione. In questo caso la soglia di spesa massima è di euro 30.000.
    Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale – edifici unifamiliari: soglia massima di spesa euro 30.000.

 

Il superbonus sarà concesso se il lavori effettuati andranno a migliorare di almeno due classi energetiche le prestazioni dell’edificio. Se non ci si trova nella possibilità di dimostrare la classe energetica effettiva è comunque possibile accedere all’ecobonus dimostrando di aver conseguito la miglior classe energetica, dimostrabile attraverso APE (Attestato di Prestazione Energetica).

 

 

La Redazione

RISCALDAMENTO: SI CHIAMA TINA E VERRA’ PRESENTATA AL KLIMAHOUSE DI BOLZANO

Tina: pompa di calore idrotermica

Si chiama TINA, è stata realizzata da Teon, ed è una pompa di calore idrotermica ad alta temperatura e ad alta efficienza, insignita del premio «Smart Future Mind Awards» come progetto innovativo nei settori dell’efficienza e della sostenibilità. TINA estrae calore dall’acqua di falda o di altra risorsa idrica disponibile e lo consegna all’ambiente da riscaldare, utilizzando la forza motrice dei suoi compressori, a loro volta alimentati da energia elettrica.

Klimahouse 2019

Dal 23 al 26 gennaio, a Bolzano, durante la nuova edizione di  Klimahouse, TINA sarà presentata al grande pubblico.

TINA, acronimo di There Is No Alternative, è un dispositivo innovativo che permetterà di far risparmiare fino al 40% in meno in bolletta rispetto al metano, 55% in meno rispetto al gpl gasolio, nonché il 65% in meno rispetto al gasolio GPL.

Come funziona?

TINA si differenzia dalle caldaie tradizionali perchè utilizza risorse naturali e rinnovabili senza bruciare combustibili fossili. Ferdinando Pozzati, AD di Teon, spiega: “si è di fronte a un modo nuovo di pensare il riscaldamento domestico, finalmente orientato verso l’impiego delle fonti rinnovabili, il rispetto dell’ambiente e, ovviamente un reale risparmio per gli utenti”.

I numeri che riguardano la nuova frontiera del riscaldamento parlano chiaro: se in una città come Milano venissero sostituite 1.000 caldaie con altrettante TINA, ci troveremmo di fronte ad un risparmio di ben 26milioni di euro e una riduzione incredibile di ben 96mila tonnellate di CO2 in atmosfera. Riduzione, quest’ultima, che consentirebbe ai vari comuni italiani di evitare i consueti blocchi del traffico nel tentativo  di ridurre l’inquinamento atmosferico, il quale, però, si sa, è dato per oltre il 50% da problemi di riscaldamento.

BONUS PER SISTEMA FOTOTERMICO: CHIARIMENTI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

E’ con il parere 135/2018 che l’Agenzia delle Entrate chiarisce quale sia il Bonus a cui si ha diritto in caso di installazione di un Sistema Fototermico.

Un sistema fototermico è un impianto di recupero dell’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico e gli obiettivi principali del sistema sono la conversione ed il relativo accumulo di tutta quell’energia rinnovabile non utilizzata in energia termica.

Per questo motivo l’Agenzia chiarisce che esso non rientra tra gli aventi diritto all’ecobonus in quanto finalizzato alla produzione e al recupero di energia elettrica, mentre l’agevolazione è prevista per quegli interventi considerati di riqualificazione energetica, come ad esempio installazioni di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali o sanitari, rispondenti alle caratteristiche ENEA.

Il sistema fototermico può però usufruire del Bonus Ristruttrazioni al 50% poiché, secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, facente parte di quelle “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia” le quali “possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette acquisendo un’idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente”.

VALUTAZIONE CAPACITA’ TECNICA DEI PROGETTISTI

CHIARIMENTI SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

criteri ambientali minimi progettazione

Sull’affidamento di servizi di progettazione e lavori di nuova costruzione, ristrutturazione o manutenzione degli edifici pubblici, il Ministero dell’Ambiente ha rilasciato chiarimenti su come applicare il Decreto Ministeriale 2017. Più precisamente si parla espressamente di valutazione delle capacità tecniche dei progettisti e di miglioramento delle prestazioni del progetto, nonché di utilizzo di materiali riciclati. Trattasi, quindi, di Criteri Ambientali Minimi (CAM) da utilizzare.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

I CAM sono definiti nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del mare.

La loro applicazione sistematica ed omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

Il Ministero dell’Ambiente ha definito che il professionista accreditato è colui che deve aver superato un Esame di Accreditamento presso Organismi di livello nazionale od internazionale, ovviamente, a loro volta, accreditati come previsto dalla norma internazionale ISO/IEC 17024 – “Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale”, e abilitati, altresì, per concedere la Certificazione ambientale degli edifici secondo i rating systems più effusi, ad esempio LEED, BREEAM, WELL.

Figure specializzate

Per quanto concerne le diagnosi energetiche, invece, le uniche figure specializzate, ai sensi D.lgs 102/2014 sono:

  • Le Energy Service Company, certificate ai sensi della norma UNI CEI 11352:2014
    –    Gli Auditor energetico certificati ai sensi della norma UNI CEI 16247, parte 5
    –     Gli esperti di gestione dell’energia, certificati attraverso organismi accreditati secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024.

Secondo i chiarimenti del Ministero dell’Ambiente, inoltre, la Società Appaltante ha l’obbligo di stabilire nel bando tutte le premialità previste per quei progetti che prevedono l’utilizzo di materiali riciclati post consumo; è però fondamentale che la stessa Società Appaltante tenga in considerazione i parametri stabiliti dal Decreto Ministeriale 24 maggio 2016, il quale prevede che vengano premiati con un punteggio almeno pari al 5% del punteggio tecnico tutti quei progetti che contemplano l’uso di materiali o manufatti composti da materiali post consumo e da recupero scarti di disassemblaggio prodotti complessi.

Ultimo chiarimento del Ministero riguarda il gesso proveniente da scarti di produzione del cartongesso,  il quale può essere considerato come sottoprodotto solo se adempie ai requisiti indicati nell’art. 183, comma 1, lettere qq) del D.lgs. 152/2006 e seguenti modifiche. Questo gesso “sottoprodotto” si può utilizzare per le tramezzature e i controsoffitti, ricavati con sistemi a secco.

 

TERMOVALVOLE: DETRAZIONE AL 65% O AL 50%?

Il giorno 29 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la LEGGE n. 205 del 27 dicembre 2017 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (Legge di Bilancio 2018) .

Proroga detrazione IRPEF

Viene prorogata la detrazione IRPEF per l’efficienza energetica delle unità immobiliari considerate singolarmente nella misura del 65% o 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018.

Detrazione termovalvole 65%

L’Agenzia delle Entrate specifica che tra gli interventi agevolati al 65% rientra anche l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corripondenza di ciascu radiatore, ma solo in concomitanza con la sostituzione integrale o parziale degli stessi impianti.

Per poter accedere alla detrazione fiscale del 65% anche sulla caldaia, è altresì necessario installare un dispositivo a condensazione appartenente almeno alla classe A e, contestualmente, sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V,VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C207/02 quali:

Classe V : Termostato ambiente modulante

Classe VI : Centralina climatica con sonda ambiente

Classe VIII :Centralina climatica con 3 o più sensori ambiente

L’Enea ha peraltro specificato che le valvole termostatiche dovranno essere a bassa inerzia termica, pertanto gli strumenti in possesso del marchio di qualità CEN ottemperano a tale requisito; esistono due casi in cui le valvole CEN possono non essere necessarie: se la temperatura media del termovettore è inferiore ai 45°C e se è installata su tutti i radiatori un’altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata, ma, in questo ultimo caso, sarà obbligatoria una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato che motivi la scelta diversa dagli obblighi di legge.

Detrazione termovalvole 50%

L’Agenzia delle Entrate ha specificato inoltre che, qualora non venisse sostituita la caldaia, è comunque possibile usufruire delle detrazioni al 50% previste dal Bonus Ristrutturazione, in quanto trattasi di opera finalizzate al risparmio energetico anche se realizzate in assenza di opere edilizie.

Va ricordato infine che, dal 1 luglio 2017, è fatta obbligo l’installazione di termovalvole e contabilizzatori di calore negli edifici residenziali e polifunzionali che vedano un impianto di riscaldamento centralizzato: obbligo ricadente sia sui proprietari degli appartamenti che sul condominio stesso, i quali, in caso di inadempienza, possono essere soggetti a multe amministrative da 500 a 2500 euro.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: SCIA O PERMESSO A COSTRUIRE?

Nel mondo delle ristrutturazioni, barcamenarsi tra gli atti burocratici da presentare è sempre la fase più complessa, tuttavia il chiarimento definitivo è arrivato dal Consiglio di Stato, il quale, nella sentenza 5984/2018 spiega quali siano i documenti necessari per affrontare una ristrutturazione edilizia.

 

Nello specifico il Consiglio di Stato rende noto che “in termini generali costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente” ed in aggiunta i Giudici hanno integrato che: “la ristrutturazione nelle forme dell’intervento “conservativo” o “ricostruttivo” si pone in continuità con tutti gli altri interventi edilizi cosiddetti minori (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo), che hanno per finalità il recupero del patrimonio edilizio esistente”.

 

Pertanto il Consiglio di Stato notifica che: “Le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche del volume, dei prospetti, o, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso (ristrutturazione edilizia). In via residuale, la SCIA assiste, invece, i restanti interventi di ristrutturazione ’leggera’ (compresi gli interventi di demolizione e ricostruzione che non rispettino la sagoma dell’edificio preesistente). Per gli immobili sottoposti a vincolo (ai sensi del Dlgs 42/2004) sono soggetti a SCIA solo gli interventi che non alterano la sagoma dell’edificio”.

 

Va inoltre aggiunto che l’Art. 22 comma 3 del DPR 380/2001 contempla, per quelle ristrutturazioni edilizie sottoposte a regime di permesso di costruire, l’eventuale utilizzo della presentazione della DIA o della SUPER DIA per accelerare e semplificare le procedure.

 

 

La redazione

SOSTITUZIONE AMIANTO CON FOTOVOLTAICO 2018

Decreto FER 2018

Premi ed incentivi per chi sostituisce amianto col fotovoltaico

Il 25 settembre scorso, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, si e’ svolto il confronto con gli stakeholder per l’avanzamento del Decreto “Rinnovabili”, grazie al quale oggi ci troviamo di fronte ad un testo già inviato al Ministero dell’Ambiente, che dovrà esaminarlo.

Rispetto alla bozza iniziale, tale testo ha accolto diverse richieste avanzate dagli operatori, infatti la notizia principale vede un’estensione degli incentivi a tutta quell’energia prodotta dagli impianti FV realizzati per la sostituzione di tetti in amianto o eternit, ergo non solo verso quella immessa in rete, come precedentemente vigeva, bensì anche sull’energia destinata all’autoconsumo, al fine di aiutare gli investitori a coprire i costi sostenuti.

Bonus amianto fotovoltaico

Il premio previsto per i nuovi impianti FV, realizzati al posto delle coperture in amianto, ammonterà a circa Euro 12,00/Mwh, erogato con le modalità ed i tempi degli incentivi sull’energia elettrica, i quali verranno mantenuti inalterati e potranno sommarsi al premio suddetto.

Ad oggi in Italia figurano tra 1 e 2,5 miliardi di mq di coperture in amianto su fabbricati sia pubblici che privati, le quali causano dai 3.000 ai 6.000 morti ogni anno, soprattutto per mesotelioma maligno, ma anche per altre forme di cancro.

Il precedente bonus amianto fotovoltaico, tra il 2010 ed il 2012, ha permesso di bonificare circa 20 milioni di mq di coperture, realizzando impianti FV per circa 2GW, in grado di generare elettricità solare per circa un milione di famiglie ogni anno e per oltre 20 anni. L’obiettivo del nuovo Governo giallo-verde sta nel raggiungere la produzione del 100% di energia da fonti rinnovabili entro il 2050 e per questo si prevedono altre iniziative come il Decreto Fer2 ed il Piano Energia e Clima.

Decreto rinnovabili

Il testo trasmesso al Ministero dell’Ambiente, ha accolto anche altre richieste:

  • L’aumento del 10% della tariffa incentivante prevista per impianti mini idroelettrici e mini eolici;
  • L’inserimento di un’ulteriore procedura di asta e registro nel corso del 2021 così da aumentare l’arco temporale di vigenza del decreto e dare maggior certezza agli operatori;
  • La priorità ad impianti realizzati su discariche chiuse e ripristinate, nonché’ su aree per le quali risulta rilasciata la certificazione di avvenuta bonifica;
  • L’inserimento di un criterio di salvaguardia tecnologica tale per cui, al verificarsi di condizioni particolarmente sfavorevoli per una fonte in competizione con altre all’interno dello stesso contingente, quest’ultima venga preservata con l’attivazione di un contingente dedicato;
  • La possibilità, per impianti idroelettrici ed eolici, di usare componenti rigenerati seppur con una aumentata riduzione della tariffa incentivante;
  • La richiesta di cauzioni a garanzia della concreta realizzazione dei progetti iscritti al registro, in misura comunque adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste.

Va inoltre detto che il Decreto suddivide gli impianti che hanno diritto agli incentivi in gruppi:

  • Gruppo A: i. impianti eolici; ii. Impianti fotovoltaici;
  • Gruppo A-2: impianti fotovoltaici i cui moduli FV sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui e’ operata la completa rimozione di eternit o amianto;
  • Gruppo B: iii. Impianti idroelettrici; iv. Impianti geotermoelettrici; v. impianti a gas residuati dei processi di depurazione; vi. Impianti alimentati da gas di discarica;
  • Gruppo C: i. impianti oggetto di rifacimento totale o parziale e rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B lettere iii) e iv).

Potranno accedere agli incentivi quegli impianti FV superiori a 20 kw che non possono accedere alle detrazioni fiscali previsti dal Bonus Ristrutturazioni.

Il Sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega all’energia Davide Crippa ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti dello schema del Decreto, soprattutto perché’ nasce da un confronto con le Associazioni che ci ha consentito di apportare quelle modifiche necessarie a risolvere alcune criticità riscontrate. Qualora ce ne fossero altre di natura territoriale, queste verranno affrontate, ed eventualmente risolte, in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni. Vorrei inoltre ricordare che questo Decreto rappresenta il primo tassello di una piu’ ampia strategia del Governo, che si aggiunge ai provvedimenti contenuti nel DEF in fase di approvazione e che avrà come cornice generale il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima su cui stiamo lavorando e che presenteremo, come previsto, alla Commissione UE.”

Le premesse per vedere un Decreto migliorativo ci sono tutte, ora occorre attendere la definitiva approvazione.

 

La Redazione